In questi giorni, giovani archivisti e archiviste si mettono alla prova sui banchi delle Scuole di Archivistica e di Diplomatica per ottenere l’agognato Diploma e lasciare il loro posto ai nuovi allievi e alle nuove allieve.
Vogliamo cogliere l’occasione per riproporre la questione della formazione. In un contesto lavorativo che oscilla tra precarietà e disoccupazione, in un mondo professionale che richiede sempre più competenze (dalla paleografia ai linguaggi di mark-up), in un mercato in cui i giovani e le giovani laureate non riescono a trovare una loro collocazione e il volontariato ha sostituito il lavoro salariato, ci chiediamo: qual è il destino delle nuove generazioni di archivisti e archiviste? E di conseguenza, qual è il destino degli archivi?
Inevitabilmente il cambiamento deve partire dalle basi, dalla formazione.
Nel lontano 2012 il MIBACT aveva pubblicato uno schema di regolamento per le nuove Scuole di Archivistica e Diplomatica, Archim nel 2015 aveva proposto alcuni emendamenti.
Che fine ha fatto la riforma delle Scuole di APD? Il tentativo di sopprimerle è forse il motivo per cui questo regolamento non viene approvato? Quanto ancora andremo avanti formando le nuove leve privandole di competenze che il mercato richiede?
Di seguito riproponiamo gli emendamenti presentati da Archim.
Proposte emendative al testo di riforma del Regolamento delle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, trasmesso dalla Direzione Generale per gli Archivi in data 24.04.2012 con nota prot. n. 7791, class. 31.10.10.01/1
Il Gruppo di professionisti denominato ARCH.I.M – Archivisti in Movimento, letta attentamente la proposta di riforma del Regolamento delle Scuole degli Archivi di Stato, ne condivide l’impianto complessivo e suggerisce alcune modifiche ed integrazioni.
Art. 5 – Corsi per addetti a compiti e servizi archivistici
L’emendamento ARCH.I.M. propone di aggiungere i seguenti commi:
4. Allo scopo di diffondere ed implementare il patrimonio di principi e regole del Sistema Archivistico Nazionale in tutti gli ambiti professionali pubblici e privati, il presente Regolamento autorizza i Direttori degli Archivi di Stato in cui siano presenti Scuole ad attivare percorsi specifici ed attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale di alta formazione, realizzati con metodologie didattiche in presenza e a distanza, per formare soggetti diplomati e/o laureati, destinatari di voucher formativi o di riqualificazione professionale individuati dalle amministrazioni regionali di riferimento, in servizi archivistici di utilità generale e, in particolare, per le imprese ed altri enti non statali.
5. A tal fine, le dette Scuole, mantenendo inalterata la loro natura statale, sono autorizzate a rispettare gli standard e a dotarsi dei requisiti funzionali necessari allo svolgimento di tale attività, così come previsto dalla specifica normativa territoriale di riferimento, al fine di ottenere dalla competente amministrazione regionale il riconoscimento di Scuola di alta formazione nelle materie connesse all’archivistica nei suoi risvolti teorici e pratici.
6. Le attività formative-professionali perseguibili per le Scuole, quali centri di alta formazione regionale accreditata, restano connesse esclusivamente all’ambito delle discipline dettate dal presente Regolamento, con riferimento particolare all’archivistica generale, ai principi e metodi di gestione degli archivi correnti e degli archivi d’impresa, all’archivistica informatica, a principi di informatica giuridica ed a tutti i risvolti e sviluppi, diretti ed indiretti, presenti e futuri, previsti dal 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale, e dal Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Nuovo codice dell’Amministrazione Digitale” e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
7. Le attività ordinarie del percorso ordinario delle Scuole resta assolutamente distinto ed in nessun caso è sovrapponibile a quello di alta formazione; i relativi corsi si svolgono in giorni e/o orari differenti.
8. È ammessa la frequentazione di allievi dell’uno e o dell’altro percorso didattico, in qualità di semplici uditori, a seminari e/o lezioni su temi specifici di comune interesse, senza che ciò intacchi il patrimonio di ore e di giorni scolastici/formativi previsti per i rispettivi corsi.
9. La titolarità dei corsi di alta formazione regionale fa capo ai soggetti individuati dall’art. 8 del presente Regolamento. Per l’attuazione dei programmi formativi di archivistica è consentito stipulare convenzioni o accordi, così come disposto dal successivo art. 6, comma 1, approvate, per la parte di competenza statale, dal Direttore Generale degli Archivi. È consentito anche il ricorso a singole docenze esterne, se consentito dagli Accordi per l’Alta formazione stipulati con gli Uffici regionali di riferimento, da affidarsi a soggetti accreditati in liste di esperti nazionali e/o regionali ovvero a personale dipendente appartenente ad Università, Centri di formazione accreditati, imprese. Il costo di convenzioni o di contratti di docenza singoli non ricade a carico dell’amministrazione archivistica statale.
Art. 6 – Convenzioni
L’ emendamento ARCH.I.M. propone di aggiungere il seguente comma:
4. L’inserimento della Scuola nell’elenco dei Centri di Alta formazione regionale è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Direttore generale per gli Archivi. Annualmente, il Direttore di ciascuna Scuola invia una relazione sui percorsi formativi di Alta formazione effettuati. I costi di gestione dei due corsi sono separati e le spese sono imputate su conti correnti separati e dedicati. L’autorizzazione del Direttore Generale per gli Archivi allo svolgimento di corsi di alta formazione determina autorizzazione alle specificità didattiche e amministrative necessarie per lo svolgimento dei detti corsi, nonché l’apertura di un conto corrente dedicato, di cui il titolare della Scuola risponde in osservanza alle norme generali in materia di contabilità pubblica e rendiconta le spese sostenute all’amministrazione regionale di riferimento.
Art. 9 – Organizzazione didattica delle Scuole
L’emendamento ARCH.I.M. propone di aggiungere i seguenti commi:
5. L’attività didattica prevede obbligatoriamente la realizzazione di un’attività di riordino, individuale o in gruppo, di descrizione e digitalizzazione di un fondo documentario, anche esterno all’Archivio ospitante, sulla base degli standard descrittivi nazionali e internazionali adottati dall’Istituto Centrale per gli Archivi, elaborati con software dedicati alla descrizione archivistica certificati dalla Direzione Generale per gli Archivi o di altri applicativi comunque rispettosi degli standard archivistici precedentemente richiamati, ovvero adeguata esperienza pratica sulla gestione dei flussi documentali in ambiente digitale.
Art. 10 – modalità di ammissione al corso di specializzazione
L’ emendamento ARCH.I.M. propone di modificare il comma 2 nel seguente modo:
Sono ammessi al corso di specializzazione per archivisti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, e abbiano superato una prova scritta volta ad accertare conoscenze di base in ambito archivistico, archivistico-informatico e diplomatistico, nonché dei principi generali di informatizzazione nella pubblica amministrazione (CAD), dell’informatica, della storia d’Italia e i lineamenti di storia del diritto italiano, con riguardo ai principali istituti giuridici dell’ordinamento italiano, della norme in materia di privacy. Infine si richiede la conoscenza del latino funzionale alla lettura di documenti medioevali. Chi supera tale prova è collocato nella graduatoria di cui al comma 4.
L’emendamento ARCH.I.M. propone di aggiungere il comma 3:
Sono ammessi alla Scuola di alta formazione tutti i soggetti destinatari dei voucher formativi sul territorio regionale o da altri benefici e provvidenze indicati dai bandi regionali di finanziamento di attività di alta formazione, con particolare riferimento alle attività previste dal Fondo Sociale Europeo. Ove previsto, sono ammesse selezioni di candidati basate unicamente sui principi generali di archivistica e archivistica informatica, ivi compresi test d’ingresso di cultura generale e specifica.
Art. 16 – Numero programmato
L’emendamento ARCH.I.M. propone di modificare il comma 1 nel seguente modo:
Il numero degli studenti del corso non può superare una soglia determinata da ciascuna Scuola in riferimento alle disponibilità logistiche e organizzative. Non può comunque superare le 50 unità. Tale numero resta invariato anche per il percorso didattico di altra formazione.
Art. 19 – Esami di profitto e prova di esame
L’emendamento ARCH.I.M. propone di modificare il comma 6 nel seguente modo:
La prova finale consiste nella presentazione da parte dello studente di un elaborato originale in una delle discipline indicate dal Direttore della Scuola, sentito il collegio dei docenti, e nella discussione dei risultati del progetto di riordino effettuato durante il corso, presentati da un relatore, discussi davanti ad una commissione di tre docenti, nominata dal Direttore della Scuola, alla quale partecipa il relatore; può altresì partecipare anche un delegato del Direttore generale. Per i corsi vertenti sull’archivistica informatica e sulle materie afferenti agli sviluppi dell’Agenda digitale, l’esame prevede la discussione di un elaborato in una delle discipline indicate dal Direttore della Scuola, sentito il collegio dei docenti, e nella verifica delle competenze acquisite in ordine all’utilizzo di piattaforme digitali. La composizione della commissione rappresenta le componenti interne ed esterne del corpo docente. Le prove finali sono stabilite in due sessioni annuali dopo il termine degli appelli di esame del Direttore della Scuola, sentito il Collegio dei docenti.
L’ emendamento ARCH.I.M. propone di aggiungere il comma 7:
Le prove finali per i corsi di Alta formazione seguono le regole stabilite dalla disciplina regionale di riferimento, in ordine alla composizione della commissione esaminatrice.
Le prove devono vertere sulle materie d’insegnamento e devono prevedere la discussione di un elaborato originale in una delle discipline insegnate, la verifica della capacità di gestire flussi documentali cartacei e di elaborazione di workflow gestionale di natura archivistica, eventuale dimostrazione della capacità di gestire flussi documentali su piattaforme digitali.
Breve nota illustrativa degli emendamenti proposti
All’art. 5 si è ritenuto importante aprire le Scuole di Archivio al mondo dell’Alta formazione la cui titolarità appartiene alle Regioni, che investono su tale attività sulla base di specifici indirizzi e risorse dedicate del Fondo Sociale Europeo. Lo scopo di tale integrazione è la diffusione, a tutti i livelli formativi – comprese le aziende private ed altri enti di natura non pubblica, che per la gran parte assorbono il personale formato presso i centri di Alta formazione regionale – di un corretto insegnamento della disciplina archivistica e del patrimonio scientifico del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) che, lungi dall’essere una complessa piattaforma per pochi eletti, può costituire l’asse portante della politica nazionale in materia di gestione e formazione di ogni tipologia di archivio. Diffondere la cultura del SAN infatti garantisce, sul lungo periodo, sicuri risparmi alla P.A., grazie all’omogeneizzazione di linguaggi informatici, procedure e standard di organizzazione e descrizione che col tempo assorbiranno le tante risorse oggi spese in modo randomizzato per interventi parcellizzati, differenziati e spesso inutili. L’articolato proposto prevede anche la necessaria distinzione e diversificazione tra i due percorsi formativi.
All’art. 6, si è inteso precisare che la differenziazione dei percorsi formativi comporta anche la diversa gestione contabile delle attività. L’eventuale accesso a risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo, peraltro, già normalmente comporta necessariamente l’apertura di un conto corrente dedicato, al fine di evitare gestioni confuse tra attività ordinarie degli enti beneficiari ed attività finanziate con Fondi UE.
All’art. 9, si è inteso chiarire in generale che l’attività formativa delle Scuole deve prevedere obbligatoriamente un’attività di riordino, la parte più qualificante della professione archivistica, informata alla conoscenza dei principi e delle regole descrittive internazionali proposte dall’Istituto Centrale degli Archivi. Inoltre, in ossequio ad elementari principi di lealtà tra cittadini ed amministrazione pubblica, la Scuola è obbligata a pubblicare in tempo utile il piano di offerta formativa ed il relativo sistema di crediti, affinché ciascun allievo possa liberamente decidere quale Scuola privilegiare in ordine alla formazione che intende conseguire. In sostanza ciascuno deve poter scegliere se privilegiare un percorso più centrato sull’archivistica contemporanea o magari scegliere una Scuola che presenti un piano didattico più centrato sugli studi storici.
All’art. 10 sono state introdotte alcune precisazioni in ordine alle prove d’ingresso, intese a connotare l’ampiezza della preparazione di base richiesta all’allievo candidato. Tale integrazione vuole, già a monte, evitare che le Scuole APD possano divenire un luogo elitario di ricerca e conoscenza storica e la loro offerta formativa limitata ad eruditi e appassionati; al contrario, esse debbono avviare un forte ampliamento e rinnovamento didattico/formativo, capace di determinare conoscenze approfondite del mondo e delle potenzialità delle piattaforme digitali tanto per l’aspetto classico storico-archivistico tanto per gli aspetti più aderenti agli sviluppi dell’archivistica informatica e dei documenti digitali nativi.
All’art. 16, si prevede di innalzare il limite massimo di accesso a 50, fermo restando il limite minimo per l’avvio del corso indicato dal Regolamento ministeriale.
All’art. 19, comma 6 si prevede che il progetto di riordino archivistico sia parte integrante dell’esame finale, per una discussione di merito in ordine ai criteri adottati ed alla verifica della capacità di padroneggiare gli standard descrittivi in uso, degli applicativi informatici e/o piattaforme digitali.
Considerazioni generali
Il Gruppo di professionisti ARCH.I.M. non sostiene, neppure in ipotesi, la chiusura di alcuna attuale Scuola d’Archivio presente sul territorio nazionale, poiché ciò renderebbe difficile l’avvicinamento di tanti giovani all’archivistica e agli studi tipici delle Scuole d’Archivistica Paleografia e Diplomatica. Una riforma che voglia dirsi tale non può prevedere, neppure in futuro, inopinate chiusure delle istituzioni formative: quando ciò accade è una sconfitta per tutti, a partire dallo Stato stesso.
Proprio per scongiurare tale ipotesi, e sulla considerazione che sia le riforme sia il successo delle attività dell’amministrazione pubblica camminano sulle gambe degli uomini, il Gruppo ARCH.I.M. chiede al Ministro, al Segretario generale ed alla Direzione Generale per gli Archivi, alla Direzione Generale Educazione e Ricerca di:
- far sì che l’attuazione della Riforma contemplata dal presente Regolamento, in ogni sua parte, entri stabilmente nel piano delle performance assegnate ai Direttori degli Archivi di Stato, in attuazione del d.lgs 150/2009;
- avviare una strategia di promozione delle potenzialità delle Scuole d’Archivio presso il Ministero della Funzione Pubblica, affinché la formazione dei dipendenti pubblici in ordine alla gestione degli archivi (correnti, di deposito e storici), all’attuazione del CAD e allo sviluppo di parti significative dell’Agenda digitale (protocollo informatico, fascicolo sanitario elettronico, fascicolo socio-sanitario elettronico, cartelle sociali, fatturazione elettronica, ecc.) per le parti di competenza, venga affidata prioritariamente alle Scuole d’Archivio, invece che ad altri soggetti privati, tanto in un’ottica di promozione della formazione affidata a soggetti esperti ratione materiae, tanto in un’ottica di spending review della P.A. Tale scelta produrrebbe consistenti risparmi dei costi annuali destinati alla formazione dei dipendenti pubblici ma, in caso di convenzioni, anche forme di introito per l’amministrazione archivistica;
- condividere il Regolamento di riforma delle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinché anche le singole Regioni, per la parte di loro competenza, collaborino e promuovano attivamente le dette Scuole tanto in ordine alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni locali, in particolare per ciò che riguarda il CAD, attraverso cui passa un significativo sviluppo dell’Agenda digitale, tanto in ordine a corsi attivabili in questo ambito per l’Alta formazione regionale finanziata col Fondo Sociale Europeo, in vista dello sviluppo di capacità formative di grande interesse per le imprese ed altri soggetti di natura privata;
- vigilare affinché i rapporti con le Università ed altri centri di Alta formazione settoriale vengano effettivamente perseguiti e non restino lettera morta come, purtroppo, è stato per l’art. 14 del DPR 1409/1963, mai applicato in molte realtà del paese.
Gli estensori
Raffaele Di Costanzo
Sara Vian
con la collaborazione di Aldo Maugeri