
Di seguito pubblichiamo la lettera inviata in data odierna ai destinatari, come da oggetto.
Direttore Generale
dell’Agenzia per la Coesione territoriale
Dr.ssa Ludovica Agrò
ludovica.agro@agenziacoesione.gov.it
Direttore Generale del Dipartimento
della Programmazione Nazionale e comunitaria
della Regione Calabria
Dr. Paolo Praticò
paolo.pratico@regcal.it
Referente del Bando Horizon 2020
Dott.ssa Maria Luisa Longo
ml.longo@regcal.it
Referente del Bando Macchinari e impianti
Dott. Francesco Marano
francesco.marano@regcal.it
Oggetto: Richiesta rettifica in autotutela bandi Programmazione europea 2014-2020.
Illustrissimi,
nei bandi emanati della Regione Calabria afferenti alla Programmazione dei fondi UE 2014-2020 e pubblicati recentemente, segnatamente Bando Horizon 2020 e Bando Macchinari e Impianti, sono stati inseriti quali beneficiari anche i professionisti, equiparati alle imprese in ottemperanza alla raccomandazione 2013/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2, punto 28), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, ed espressamente richiamata nella Legge di Stabilità, art. 1. comma 821.
Tuttavia, si ritiene assolutamente erronea e censurabile la modalità con la quale è stato attuato il disposto delle norme in questione, subordinando l’accesso dei professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro delle imprese all’adesione ad associazioni professionali iscritte nell’Elenco del MISE, ai sensi della L. 4/2013 e al possesso della relativa attestazione.
Corre l’obbligo di ricordare che la normativa sopra richiamata non impone – e non potrebbe farlo – alcun riferimento al requisito dell’appartenenza alle Associazioni di cui alla L. 4/2013. Quest’ultima legge invero, stabilisce all’art. 1, comma 4: “L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”. Art.1, comma 5: “La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente”. Inoltre all’art. 2, comma 1, si stabilisce che “Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.
Divieto di rappresentanza esclusiva per tali associazioni dunque, il che esclude a priori il requisito richiesto dai bandi in questione. L’imposizione di tale adesione/iscrizione alle associazioni iscritte nell’elenco del Mise, peraltro, conferisce alle stesse una caratteristica di natura “ordinistica” che è proprio ciò che la legge esclude.
L’accesso ai professionisti di cui alla legge 4/2013 deve essere garantito in ogni caso richiedendo ai beneficiari esclusivamente la titolarità di una partita IVA ed individuando i codici di classificazione delle attività (ATECO o altra classificazione riconosciuta dall’ordinamento) ammesse e finanziabili con i bandi in questione.
Ove codesta amministrazione non intervenga a rettificare immediatamente le tipologie dei beneficiari ammessi, questa Associazione valuterà l’opportunità di provvedere nelle competenti sedi giurisdizionali, oltre ad informare tempestivamente la Commissione Europea di tale erronea ed abusiva applicazione della legge.
In attesa di sollecito riscontro, si inviano i più rispettosi ossequi.
Angelo Restaino, Presidente